Rottamazione delle cartelle esattoriali

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La rottamazione delle cartelle esattoriali, procedura definita nel Decreto Legge 193/2016 come misura fiscale urgente, può essere la soluzione per tanti contribuenti che si sono visti recapitare una cartella esattoriale di importo troppo elevato per farle fronte. Ma in che modo può essere utilizzata questa sanatoria fiscale?

Ciò che è importante fare per poter trarre vantaggio dalla procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali è conoscerla approfonditamente, così da poter adempiere alle specifiche pratiche necessarie e usufruire di questa agevolazione fiscale. Vista la significativa riduzione delle somme da sborsare, la rottamazione per molti si presenta davvero come una salvezza.

Per questa ragione, con l’aiuto di un fiscalista o di un commercialista, e rigidamente entro i termini stabiliti dalla legge, conviene a chiunque abbia delle cartelle fiscali valutare le reali possibilità di risparmio offerte dalla rottamazione (che non sono, come vedremo, sempre le stesse); nel caso si verifichi un vantaggio significativo, com’è probabile, si potrà passare alla compilazione dei moduli richiesti e alla presentazione della dichiarazione di adesione.

Come funziona la rottamazione fiscale

La Procedura di definizione agevolata, che appunto chiamiamo comunemente “rottamazione” delle cartelle esattoriali, è stata creata per permettere a chi la apra di pagare soltanto le somme inizialmente richieste come capitale, maggiorate dei soli interessi legali. Questo significa che la cartella viene ridotta dell’importo relativo a:

  • tutte le sanzioni;
  • tutte le somme aggiuntive che gravano sui crediti previdenziali;
  • tutti gli interessi di mora.

In moltissime situazioni, questo porta la cartella fiscale ad un totale più sostenibile. Oltre a questo, il contribuente che aderisce alla procedura di definizione agevolata può anche chiedere una rateizzazione dell’importo residuo.

La rateizzazione delle cartelle rottamate

Secondo il decreto legge che ha aperto la possibilità di rottamare le cartelle fiscali, al contribuente è riconosciuto il diritto di dilazionare l’importo da pagare dopo lo storno delle voci sopra citate in cinque rate. La rateizzazione così determinata prevede un interesse del 4,5% su base annua, e deve comunque prevedere che il 70% dell’importo complessivo venga versato entro l’anno in corso, e soltanto il 30% possa essere corrisposto nell’anno successivo.

La compilazione dell’istanza di adesione

Per aderire alla procedura di definizione agevolata è necessario compilare l’apposita modulistica DA1. Devono essere indicati chiaramente:

  • i dati identificativi necessari (come persona fisica, titolare d’azienda, curatore, tutore, o legale rappresentante);
  • la lista progressiva delle cartelle e degli avvisi d’accertamento esecutivo ( provenienti da Agenzia delle Entrate, Monopoli di stato, Dogane, INPS) relativamente ai quali si richiede la rottamazione;
  • la precisazione dei carichi che si intende rottamare;
  • la modalità di pagamento (se in unica soluzione o se da 2 a 5 rate);
  • la rinuncia formale ai giudizi pendenti;
  • la sottoscrizione della veridicità dei dati riportati (anche, attenzione, a fini penali).

La presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata deve essere presentata a cura del contribuente. Questi ha due scelte: può portarla direttamente agli Sportelli dell’Agente di riscossione (e quindi di Equitalia) oppure inviarli alla casella di Posta Elettronica Certificata della Direzione Regionale di riferimento di Equitalia. In questo caso, al modulo DA1 correttamente compilato andrà allegata copia del documento di identità.

Come pagare le cartelle fiscali rottamate

Sarà l’Agente della Riscossione a comunicare al contribuente, entro i termini legali, l’importo totale delle somme effettivamente dovute in base alla procedura. In caso di rateizzazione, verrà anche indicato l’importo di ciascuna rata; le tre rate dell’anno in corso saranno fissate in scadenza a luglio, settembre e novembre, mentre le eventuali due dell’anno successivo scadranno ad aprile e settembre. Le somme si potranno pagare tramite domiciliazione sul proprio conto corrente, come indicato nella modulistica compilata in sede di presentazione della pratica, tramite bollettini precompilati che l’Agente di Riscossione dovrà allegare alla comunicazione, oppure semplicemente presso gli sportelli dell’Agente di Riscossione.

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